Cookie Policy
Tutte le normative inerenti l’acquisizione dei dati attraverso l’utilizzo dei cookie sono espresse con il provvedimento:
Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie
– 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)
Registro dei provvedimenti
n. 229 dell’8 maggio 2014
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento
dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e
di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e
alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004
sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;
VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 “Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia
di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e
2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004
sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”)
e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;
VISTA la precedente deliberazione del Garante recante “Avvio di una consultazione pubblica ai sensi dell’art.
122 volta ad individuare modalità semplificate per l’informativa di cui all’art. 13, comma 3, del Codice in materia
di protezione dei dati personali” (Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);
TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex
art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel
Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013
(disponibili rispettivamente ai link http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/
opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf e http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/
documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);
TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di
comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte
che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;
CONSIDERATI gli ulteriori elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio
2014 presso l’Autorità, nell’ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e
più
diretto confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si
occupano delle tematiche di interesse;
RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e
154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale oltre a individuare
le modalità semplificate per rendere l’informativa online agli utenti sull’archiviazione dei c.d. cookie sui loro
terminali da parte dei siti Internet visitati si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali
procedere all’acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;
CONSIDERATO che la disciplina relativa all’uso dei c.d. cookie riguarda anche altri strumenti analoghi
(come ad esempio web beacon/web bug, clear GIF o altri), che consentono l’identificazione dell’utente o del
terminale e che quindi devono essere ricompresi nell’ambito del presente provvedimento;
VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento n.
1/2000;
RELATORE il dott. Antonello Soro;
PREMESSA
1. Considerazioni preliminari.
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva
visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche
cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere
alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti
sul sito che lo stesso sta visitando.
I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con
caratteristiche
di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche,
monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli
utenti che accedono al server, ecc.
Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli posto che non
vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri proprio sulla base delle finalità
perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l’obbligo di acquisire il consenso preventivo
e informato degli utenti all’installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche
(cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l’art. 122 del Codice).
Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie “tecnici”
e cookie “di profilazione”.
a. Cookie tecnici.
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della
società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gesto
re del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale
navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per
accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal
gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l’obbligo
di dare l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.
b. Cookie di profilazione.
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete.
In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell’ambito della sfera privata degli
utenti, la normativa europea e italiana prevede che l’utente debba essere adeguatamente informato sull’uso
degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.
Ad essi si riferisce l’art. 122 del Codice laddove prevede che “l’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l’accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente
a condizione che il contraente o l’utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato
con le modalità semplificate di cui all’articolo 13, comma 3” (art. 122, comma 1, del Codice).
2. Soggetti coinvolti: editori e “terze parti”.
Un ulteriore elemento da considerare, ai fini della corretta definizione della materia in esame, è quello soggettivo. Occorre, cioè, tenere conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell’utente, a seconda
che si tratti dello stesso gestore del sito che l’utente sta visitando (che può essere sinteticamente indicato
come “editore”) o di un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. “terze parti”).
Sulla base di quanto emerso dalla consultazione pubblica, si ritiene necessario che tale distinzione tra i due
soggetti sopra indicati venga tenuta in debito conto anche al fine di individuare correttamente i rispettivi
ruoli e le rispettive responsabilità, con riferimento al rilascio dell’informativa e all’acquisizione del consenso degli utenti online.
Vi sono molteplici motivazioni per le quali non risulta possibile porre in capo all’editore l’obbligo di fornire
l’informativa e acquisire il consenso all’installazione dei cookie nell’ambito del proprio sito anche per quelli
installati dalle “terze parti”.
In primo luogo, l’editore dovrebbe avere sempre gli strumenti e la capacità economico-giuridica di farsi carico
degli adempimenti delle terze parti e dovrebbe quindi anche poter verificare di volta in volta la corrispondenza
tra quanto dichiarato dalle terze parti e le finalità da esse realmente perseguite con l’uso dei cookie.
Ciò è reso assai arduo dal fatto che l’editore spesso non conosce direttamente tutte le terze parti che installano
cookie tramite il proprio sito e, quindi, neppure la logica sottesa ai relativi trattamenti. Inoltre, non di rado
tra l’editore e le terze parti si frappongono soggetti che svolgono il ruolo di concessionari, risultando di fatto molto complesso per l’editore il controllo sull’attività di tutti i soggetti coinvolti.
I cookie terze parti potrebbero, poi, essere nel tempo modificati dai terzi fornitori e risulterebbe poco funzionale
chiedere agli editori di tenere traccia anche di queste modifiche successive.
Occorre tenere conto inoltre del fatto che spesso gli editori, che comprendono anche persone fisiche e piccole
imprese, sono la parte più “debole” del rapporto. Laddove invece le terze parti sono solitamente grandi società
caratterizzate da notevole peso economico, servono normalmente una pluralità di editori e possono essere,
rispetto al singolo editore, anche molto numerose.
Si ritiene pertanto che, anche in ragione delle motivazioni sopra indicate, non si possa obbligare l’editore ad
inserire sull’home page del proprio sito anche il testo delle informative relative ai cookie installati per il suo tramite dalle terze parti. Ciò determinerebbe peraltro una generale mancanza di chiarezza dell’informativa
rilasciata dall’editore, rendendo nel contempo estremamente faticosa per l’utente la lettura del documento e
quindi la comprensione delle informazioni in esso contenute, con ciò vanificando anche l’intento di semplificazione
previsto dall’art. 122 del Codice.
Analogamente, per quanto concerne l’acquisizione del consenso per i cookie di profilazione, dovendo necessariamente -per le ragioni suesposte tenere distinte le rispettive posizioni di editori e terze parti, si ritiene
che gli editori, con i quali gli utenti instaurano un rapporto diretto tramite l’accesso al relativo sito, assumono
necessariamente una duplice veste.
Tali soggetti, infatti, da un lato sono titolari del trattamento quanto ai cookie installati direttamente dal proprio
sito; dall’altro, non potendo ravvisarsi una contitolarità con le terze parti per i cookie che le stesse installano per il loro tramite, si ritiene corretto considerarli come una sorta di intermediari tecnici tra le stesse e gli utenti. Ed è, quindi, in tale veste che, come si vedrà più avanti, sono chiamati ad operare nella presente deliberazione, con riferimento al rilascio dell’informativa e all’acquisizione del consenso degli utenti online con riguardo ai cookie delle terze parti.
3. Impatto della disciplina in materia di cookie sulla rete.
I cookie svolgono diverse e importanti funzioni nell’ambito della rete. Qualunque decisione in merito alle
modalità di informativa e consenso online, riguardando in pratica chiunque abbia un sito Internet, avrà quindi
un fortissimo impatto su un numero enorme di soggetti, che presentano peraltro, come si è detto, natura e
caratteristiche profondamente diverse tra loro.
Il Garante, consapevole della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che le misure
prescritte nella stessa -ai sensi di quanto previsto dall’art. 122, comma 1, del Codice siano, da un lato, tali da
consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull’installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto dall’art. 23 del Codice) e, dall’altro, presentino
il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della
fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.
Di tali opposte esigenze, emerse chiaramente anche in occasione della consultazione pubblica e degli incontri
tenuti dall’Autorità, si tiene conto in primo luogo nella determinazione delle modalità con le quali rendere
l’informativa in forma semplificata.
È peraltro convinzione del Garante che i due temi, dell’informativa e del consenso, vadano necessariamente
trattati in maniera congiunta, onde evitare che il ricorso a modalità di espressione del consenso online che
richiedano operazioni eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la semplificazione realizzata
nell’informativa.
4. L’informativa con modalità semplificate e l’acquisizione del consenso online.
Ai fini della semplificazione dell’informativa, si ritiene che una soluzione efficace, che fa salvi i requisiti previsti dall’art. 13 del Codice (compresa la descrizione dei singoli cookie), sia quella di impostare la stessa su due
livelli di approfondimento successivi.
Nel momento in cui l’utente accede a un sito web, deve essergli presentata una prima informativa “breve”,
contenuta in un banner a comparsa immediata sulla home page (o altra pagina tramite la quale l’utente può accedere al sito), integrata da un’informativa “estesa”, alla quale si accede attraverso un link cliccabile dall’utente.
Affinché la semplificazione sia effettiva, si ritiene necessario che la richiesta di consenso all’uso dei cookie sia inserita proprio nel banner contenente l’informativa breve. Gli utenti che desiderano avere maggiori e più
dettagliate informazioni e differenziare le proprie scelte in merito ai diversi cookie archiviati tramite il sito visitato, possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti, oltre al testo dell’informativa estesa, la possibilità di esprimere scelte più specifiche.
4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.
Più precisamente, nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni ossia di dimensioni tali da costituire
una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando contenente
le seguenti indicazioni:
a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della navigazione in rete;
b) che il sito consente anche l’invio di cookie “terze parti” (laddove ciò ovviamente accada);
c) il link all’informativa estesa, ove vengono fornite indicazioni sull’uso dei cookie tecnici e analytics, viene
data la possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;
d) l’indicazione che alla pagina dell’informativa estesa è possibile negare il consenso all’installazione di qualunque cookie;
e) l’indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un
elemento dello stesso (ad esempio, di un’immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all’uso
dei cookie.
Il suindicato banner, oltre a dover presentare dimensioni sufficienti a ospitare l’informativa, seppur breve,
deve essere parte integrante dell’azione positiva nella quale si sostanzia la manifestazione del consenso
dell’utente.
In altre parole, esso deve determinare una discontinuità, seppur minima, dell’esperienza di navigazione:
il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un intervento attivo
dell’utente (appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner stesso).
Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella descritta per
l’acquisizione del consenso online all’uso dei cookie degli utenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto disposto dall’art. 23, comma 3, del Codice.
In conformità con i principi generali, è necessario in ogni caso che dell’avvenuta prestazione del consenso
dell’utente sia tenuta traccia da parte dell’editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente invasivo (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della
direttiva 2002/58/CE).
La presenza di tale “documentazione” delle scelte dell’utente consente poi all’editore di non riproporre
l’informativa
breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la
possibilità per l’utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie
opzioni relative all’uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite accesso all’informativa estesa, che
deve
essere linkabile da ogni pagina del sito.
4.2. L’informativa estesa.
L’informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 13 del Codice, descrivere in maniera
specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all’utente di
selezionare/
deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell’informativa
breve, come pure attraverso un riferimento su ogni pagina del sito, collocato in calce alla medesima.
All’interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di
consenso delle terze parti con le quali l’editore ha stipulato accordi per l’installazione di cookie tramite il
proprio
sito. Qualora l’editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno
da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude l’eventualità che tali collegamenti con le terze
parti siano raccolti all’interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall’editore, come nel caso
dei concessionari.
Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in relazione
all’informativa
resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che
gli editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò
intendendosi
anche gli stessi concessionari).
Nel medesimo spazio dell’informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per l’utente (alla quale fa
riferimento
anche l’art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all’uso dei cookie
da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per
configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione
del browser utilizzata dall’utente, l’editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del
browser dedicata alle impostazioni stesse.
5. Notificazione del trattamento.
Si ricorda che l’uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all’obbligo di notificazione al Garante ai
sensi
dell’art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a “definire il profilo o la
personalità
dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di
comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi
medesimi agli utenti”.
L’uso dei cookie è, invece, sottratto all’obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal
provvedimento
del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato
obbligo, quelli “relativi all’utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure
memorizzati
temporaneamente, e non persistenti, presso l’apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella
sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all’esclusivo fine di
agevolare
l’accesso ai contenuti di un sito Internet” (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).
Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche
di permanenza nel tempo, sono soggetti all’obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalità
diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics
(v.
punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.
6. Tempi di adeguamento.
Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole dell’impatto, anche economico, che la disciplina
sui cookie avrà sull’intero settore della società dei servizi dell’informazione e, quindi, del fatto che la
realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole
impegno, anche in termini di tempo.
In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla
pubblicazione della presente decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente
provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi individuate.
7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.
Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi
indicati, oltre che nelle previsioni di cui all’art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).
L’installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta,
invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis,
del Codice).
L’omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall’art. 37, comma 1, lett.
d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del
Codice).
TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE
1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell’individuazione delle
modalità
semplificate per l’informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti
a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio
sito
stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve
immediatamente
comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:
a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze
manifestate dall’utente nell’ambito della navigazione in rete;
b) che il sito consente anche l’invio di cookie “terze parti” (laddove ciò ovviamente accada);
c) il link all’informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:
• uso dei cookie tecnici e analytics;
• possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;
• possibilità per l’utente di manifestare le proprie opzioni in merito all’uso dei cookie da parte del sito anche
attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali
impostazioni;
d) l’indicazione che alla pagina dell’informativa estesa è possibile negare il consenso all’installazione di
qualunque
cookie;
e) l’indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un
elemento dello stesso (ad esempio, di un’immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all’uso
dei cookie;
2. ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice ai fini di mantenere distinta la responsabilità dei
gestori
di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti prescrive ai medesimi gestori di
acquisire già in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative e i moduli per
l’acquisizione del consenso relativo ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i concessionari).
Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell’Ufficio pubblicazione leggi e
decreti.
Roma, 8 maggio 2014
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Soro
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
Gli altri aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE il codice fiscale dell’azienda www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto